Statuto della federazione europea delle insegne

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Articolo 1 – Nome e Costituzione
 
La Federazione Europea delle Insegne, precedentemente denominata Federazione Europea delle Insegne Luminose, è stata costituita il 6 Maggio 1966 a Zurigo, Svizzera. Il nome per esteso della Federazione nelle lingue ufficiali della tessa sono: Inglese: European Sign Federation; Francese: Fédération Européenne de l'Enseigne et de la Signalétique; Tedesco: Europäischer Verband der Lichtwerbung.
 
 
Articolo 2 – Stato Legale, Lingua e valuta
 
La Federazione Europea delle Insegne, con l’abbreviazione concordata di ESF, è una Federazione Europea governata dalla legge svizzera (in conformità all’articolo 60 e successivi del ZGB). Per motivi amministrativi, gli uffici operativi sono situati presso la l’indirizzo operativo della Segreteria.
 
Le lingue ufficiali della Federazione Europea delle insegne sono inglese, francese e tedesco. Per motivi di praticità e rapidità, le riunioni sono generalmente condotte in inglese, seppure secondo necessità verrà sempre concesso del tempo per la traduzione in altre lingue.
 
Per motivi legali, se dovesse esserci qualsiasi discrepanza nella traduzione, per l’interpretazione dello Statuto prevarrà il testo in inglese e per i verbali la lingua ufficiale in cui è stata presa la copia originale del verbale soprassiederà per chiarezza tutte le successive traduzioni.
 
La sede legale della Federazione delle Insegne è situata presso l’indirizzo operativo della Segreteria. L’esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. La valuta ufficiale della Federazione Europea è l’Euro.
 
 
Articolo 3 – Scopi
 
Gli scopi della Federazione Europea delle Insegne sono i seguenti:
 
a) Promuovere e valorizzare l’apprezzamento delle insegne e dell’immagine dei fabbricanti di insegne in tutta l’Europa.
 
b) Incentivare migliorie tecniche, ambientali ed economiche, all’interno dell’industria europea delle insegne fornendo un forum all’interno del quale si possano scambiare informazioni sui nuovi sviluppi
della stessa.
 
c) Rappresentare gli interessi dell’industria europea delle insegne nei mercati mondiali, inclusa, quando opportuno, la cooperazione con altri enti.
 
d) Proteggere e sviluppare i mutui interessi legali ed economici dei membri.
 
e) Promuovere la creazione di associazioni nazionali di insegne nei Paesi in cui non esista un tale organismo.
 
f) Creare normative tecniche armonizzate, incluso ove possibile, la partecipazione a comitati internazionali responsabili della creazione di tali normative armonizzate al fine di incoraggiare la riduzione di barriere al commercio internazionale.
 
g) Incentivare i buoni rapporti tra membri al fine di facilitare il libero scambio di informazioni e di esperienze nei mercati nazionali individuali.
 
h) Incoraggiamento della crescita di giovani fabbricanti di insegne attraverso il Gruppo di Lavoro Giovani e di scambi educativi a livello internazionale.
 
 
Articolo 4 – Adesione
 
4.1 Categorie
 
(i) “Full”(piena): Un’associazione o sindacato di fabbricanti di insegne di un qualsiasi Paese europeo costituita legalmente e riconosciuta a livello nazionale.
 
(ii) “Individual” (individuale): Individui o aziende che lavorano come fabbricanti di insegne in Paesi non europei o in paesi ove non ci sia già un’Associazione Nazionale ovvero un’associazione non europea di fabbricanti di insegne.
 
(iii) “Associate” (associata): individui o aziende di Paesi in cui non ci sia un’Associazione Nazionale che non lavorano come fabbricanti di insegne.
 
(iv) “Onorary” (onoraria): L’adesione onoraria può essere conferita esclusivamente ad individui.
 
L’accettazione di più di un’associazione da un Paese qualsiasi è improbabile e qualora dovesse presentarsi tale situazione, dovrà esserci l’approvazione unanime di tutti i membri partecipanti alla riunione del Consiglio durante la quale tale proposta viene avanzata (vedi articolo 6 per quorum e diritti di voto). Qualora tale situazione dovesse presentarsi, è necessaria la preventiva approvazione specifica da parte dell’associazione di quel Paese originariamente membro della Federazione, prima di procedere a qualsiasi votazione.
 
Le categorie di adesione per il Gruppo di Lavoro Giovani sono definite separatamente all’interno del suo Regolamento. Tale regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio dell’ESF.
 
 
4.2 Richieste d’adesione
 
Le richieste d’adesione devono essere sottoposte per iscritto al Presidente oppure al Segretario. L’approvazione delle richieste d’adesione può essere data dal Consiglio con una maggioranza del 75% dei Pieni membri. Nell’eventualità in cui una richiesta d’adesione non dovesse venire approvata, la Federazione Europea delle Insegne non ha alcun obbligo di motivare al richiedente il rifiuto.
 
Le adesioni Piene, Individuali e Associate diventano effettive solo a seguito del pagamento della quota di adesione da parte del richiedente. L’adesione Onoraria comincerà dopo la conferma da parte dell’Assemblea Generale.
 
 
4.3 Dimissioni
 
Le dimissioni vengono accettate solo per iscritto e dovranno essere sottoposte al Presidente oppure al Segretario con un anticipo di sei mesi. Nell’eventualità che le dimissioni vengano presentate nel corso dell’anno, la quota d’adesione già pagata non verrà rimborsata e la quota d’adesione non ancora regolata verrà calcolata su base rateale tenendo conto del periodo di preavviso di sei mesi. Nell’eventualità della liquidazione di un membro Individuale oppure della morte di un membro onorario, lo stesso verrà considerato come dimissionario con effetto immediato.
 
 
4.4 Dichiarazioni
 
La Federazione Europea delle Insegne non interverrà nelle operazioni interne delle Associazioni membre ma si riserva il diritto di appellarsi a tali associazioni per la promozione degli obiettivi della Federazione Europea delle Insegne.
 
La supremazia delle leggi nazionali è riconosciuta nella struttura della legislazione dell’Unione Europea. I membri che violano continuamente i loro obblighi previsti dalla legge rischiano l’espulsione e resteranno fuori dalla Federazione Europea di Insegne finché potranno dimostrare la dovuta conformità. Solo su specifica richiesta da parte di un’Associazione Nazionale membro, la Federazione Europea delle Insegne eserciterà pressioni volte a modifiche nelle leggi della nazione di quel membro.
 
 
4.5 Espulsioni
 
Le espulsioni vengono decise dal Consiglio e ratificate dalla prima Assemblea Generale disponibile. Le espulsioni effettuate dal Consiglio devono avere l’unanimità di tutti i membri Pieni dopo l’esposizione di qualsiasi appropriata istanza presentata dal membro in questione; le ratifiche dell’Assemblea Generale richiedono una maggioranza del 75%. I dettagli scritti di una qualsiasi proposta di espulsione devono essere distribuiti a tutti i membri almeno due mesi prima della riunione in cui verrà presa tale decisione.
 
I membri possono, ad esempio, essere espulsi nelle seguenti circostanze:
 
(i) Non pagamento della quota d’adesione entro sei mesi dalla scadenza.
 
(ii) Continua infrazione degli obblighi previsti dalle leggi nazionali e/o internazionali. La Federazione Europea si riserva il diritto di espellere un membro per qualsiasi altra ragione oltre quelle succitate al fine di proteggere la reputazione e gli obiettivi della Federazione Europea di insegne. I membri che vengono espulsi cessano di poter avanzare qualsiasi pretesa sulle risorse della Federazione Europea delle Insegne.
 
 
Article 5 – Quote
 
La rata della quota per i membri Pieni si basa sul totale reddito annuale delle Associazioni Nazionali membri della Federazione.
 
Tutte le quote verranno revisionate annualmente e definite dal Consiglio e devono essere ratificate alla prima Assemblea Generale disponibile. Qualsiasi cambiamento nella rata richiederà l’approvazione con la maggioranza del 75% tra i membri presenti alla riunione e qualsiasi proposta di procedere a tale cambiamento dovrà essere notificata per iscritto a tutti i membri con almeno due mesi di anticipo.
 
Le quote annuali sono dovute per intero alla data del 1 Gennaio di ciascun anno e devono essere pagate al ricevimento della fattura. Le quote dei nuovi membri devono esser pagate per l’inizio del mese in cui la loro richiesta d’adesione è stata approvata dal Consiglio e calcolata su una base pro rata. Non è previsto il pagamento di alcuna quota da parte dei membri onorari.
 
 
Articolo 6 – Riunioni e Diritti di Voto
 
A. Riunioni
 
(i) Riunioni del Consiglio: La Federazione Europea delle Insegne terrà normalmente due riunioni del Consiglio ogni anno solare ed è previsto che i membri Pieni ospitino a turno le riunioni. Tutti i membri hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, unitamente a qualsiasi esperto non socio o a personalità che, di volta in volta possono essere invitati. I membri Pieni hanno diritto di voto alle riunioni del Consiglio e le decisioni (salvo quanto specificatamente esposto altrove in questo documento) richiederanno normalmente una maggioranza semplice dei presenti. I membri riceveranno comunicazione scritta delle date delle riunioni del Consiglio con un anticipo di almeno due mesi. Affinché una riunione del Consiglio raggiunga il quorum, i presenti all’inizio della riunione dovranno rappresentare almeno il 50% dei membri Pieni con diritto di partecipazione. Alle riunioni del Consiglio ogni membro Pieno deve presentare una relazione scritta sullo stato dell’economia e del mercato locali.
 
(ii) Assemblee Generali: le Assemblee Generali della Federazione Europea delle Insegne si terranno ogni anno. Tutti i membri hanno il diritto di partecipare e i diritti di voto sono esposti all’Articolo 6B che segue. I non soci possono, di volta in volta, essere invitati a partecipare o a chiedere la parola alle riunioni dell’Assemblea Generale, ma non avranno diritti di voto. Affinché l’Assemblea Generale raggiunga il quorum, i presenti all’inizio della riunione devono rappresentare almeno i 2/3 dei membri Pieni oppure il 50% di tutti i membri con diritto di partecipare. I membri riceveranno comunicazione scritta delle date della riunione dell’Assemblea Generale con un anticipo di almeno due mesi.
 
(iii) Assemblee Generali Straordinarie: tali riunioni possono essere convocate dal Consiglio al fine di chiedere ai membri di prendere in considerazione questioni urgenti, importanti o convenute su richiesta scritta da parte di almeno il 20% dei membri Pieni. Tale riunione potrebbe essere convocata per cambiare urgentemente gli indirizzi della Federazione Europea delle Insegne o il suo Statuto e la comunicazione della data dovrà essere fatta con almeno due mesi di anticipo. Quorum e diritto di voto sono gli stessi delle Assemblee Generali. Nell’eventualità in cui una qualsiasi riunione non raggiunga il quorum, la Federazione Europea delle Insegne dovrà convocare nuovamente la riunione (con lo stesso ordine del giorno) che dovrà tenersi entro due mesi, dando ai membri la comunicazione della nuova data con almeno un mese di anticipo.

B. Diritti di Voto
 
I membri Pieni hanno cinque voti e i membri Individuali uno ciascuno a qualsiasi riunione. Nell’eventualità in cui due o più associazioni dello stesso Paese dovessero essere ammesse come membri, i voti dei membri Pieni saranno comunque limitati a cinque per ogni Paese, dividendo tali voti tra le Associazioni in proporzione al numero di soci che rappresentano. I voti Individuali sono limitati a non più di tre per ciascun Paese. I voti dei membri Pieni verranno normalmente presentati dal Presidente o dal rappresentante ufficiale di ciascuna Associazione Nazionale, ma nell’evento della sua assenza può essere nominato un delegato. Tale nomina deve essere confermata per iscritto dall’Associazione Nazionale.
 
I funzionari della Federazione Europea delle Insegne non hanno diritto di voto in virtù della loro carica e possono votare solo se sono anche i rappresentanti della loro Associazione Nazionale.
 
Le votazioni vengono normalmente fatte con alzata di mano tranne che per le elezioni dei funzionari che potranno, di volta in volta, richiedere l’uso di una scheda di votazione. Il diritto di votare per ciascuna persona presente deve essere stabilito prima che si proceda ad una qualsiasi votazione.
 
In caso di urgenza, è permessa la votazione attraverso comunicazione elettronica in conformità agli articoli 6B e 8 di questo statuto. Tutte le decisioni prese con voto per posta o via e-mail devono essere segnalate alla prima riunione di Consiglio disponibile.
 
 
Articolo 7 - Funzionari
 
La Federazione Europea delle Insegne avrà i seguenti funzionari:
 
(i) Presidente
 
(ii) 1° Vicepresidente
 
(iii) L’immediato ex Presidente (n.d.t. definito d’ora in avanti Past-President)
 
(iv) 2° Vicepresidente
 
(v) Tesoriere
 
(vi) Segretario
 
(vii) Revisori (due)
 
I funzionari sono normalmente eletti dall’Assemblea Generale e il loro mandato avrà una durata di due anni. E’ previsto che finché sarà possibile, le cariche di Presidente, 1° Vicepresidente e 2° Vicepresidente vengano ruotate tra le nazioni dei membri Pieni.
 
Il Presidente, il 1° Vicepresidente e l’immediato Past-President, costituiranno il Comitato Esecutivo.
 
Al termine del mandato del Presidente uscente, il 1° Vicepresidente, senza ulteriore elezione, diventerà Presidente. Il Presidente uscente diventerà l’immediato Past-President.
 
Il 2° Vicepresidente potrà presentarsi alla successiva elezione come 1° Vicepresidente ma non diventerà automaticamente 1° Vicepresidente.
 
Se, per qualsiasi motivo, la carica di Presidente dovesse diventare vacante prima della scadenza del mandato, il 1° Vicepresidente ricoprirà la carica di Presidente fino alla prima Assemblea Generale disponibile e, senza ulteriore elezione diventerà Presidente per un intero mandato.
 
Se, per qualsiasi motivo, la carica di 1° Vicepresidente dovesse diventare vacante prima della scadenza del mandato, il 2° Vicepresidente ricoprirà la carica di 1° Vicepresidente fino alla successiva Assemblea Generale in cui verranno organizzate le nuove elezioni.
 
Se, per qualsiasi motivo, la carica di immediato Past-President dovesse diventare vacante, il Comitato Esecutivo procederà fino alla successiva Assemblea Generale.
 
Le nomine per la carica di 1° Vicepresidente verranno accettate solo per individui che abbiano partecipato come membri del Consiglio o come Responsabili di un Gruppo di lavoro per un periodo di minimo un anno prima che venga presentata la nomina.
 
Se un membro Pieno chiede che il voto sia segreto, allora le elezioni si svolgeranno con scrutinio segreto. Il 1° Vicepresidente dovrebbe preferibilmente essere un fabbricante di Insegne, definito per questo scopo come un impiegato o un proprietario di un’azienda che produca insegne e le fornisca direttamente agli utenti finali.
 
Il Presidente o, in sua assenza, il 1° Vicepresidente con un altro funzionario, rappresenteranno la Federazione Europea delle Insegne in tutte le questioni legali e civili.
 
Il Tesoriere dovrà presentare un resoconto scritto delle finanze della Federazione Europea di Insegne a ciascuna riunione del Consiglio e dell’Assemblea Generale. I pagamenti della Federazione Europea delle Insegne devono essere firmati da due funzionari nominati dal Comitato Esecutivo.
 
Il Comitato Esecutivo è autorizzato a spendere qualsiasi importo contenuto nel budget annuale preventivamente approvato dal Consiglio, ma non può spendere qualsiasi altro importo superiore a € 1.500,00 senza ulteriore approvazione del Consiglio.
 
Il Tesoriere è responsabile di assicurare che vengano mantenute le corrette registrazioni finanziarie e che tali registrazioni siano disponibili per i Revisori in qualsiasi momento in cui dovessero richiederle.
 
Il Segretario dovrà normalmente redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea Generale e consegnarne copia dattilografata appena possibile. Nel caso di sua assenza ad una riunione, quella riunione eleggerà uno dei componenti presenti affinché rediga il verbale. Le traduzioni dei documenti della Federazione Europea delle Insegne verranno fornite localmente da ciascuna Associazione Nazionale. Il Segretario sarà anche responsabile di far circolare le comunicazioni e tutti gli altri documenti relativi alle riunioni della Federazione Europea delle Insegne.
 
I Revisori, eletti dall’Assemblea, faranno una verifica contabile ogni anno e presenteranno la loro relazione alla successiva Assemblea Generale disponibile.
 
Qualora non venissero trovati candidati tra i membri per le cariche di Tesoriere o Segretario, il Consiglio ha il potere di dare l’incarico a un direttore e di fissarne sia termini che il salario. L’incarico dovrà poi essere ratificato alla prima Assemblea Generale disponibile.
 
Il Consiglio della Federazione Europea delle Insegne potrebbe voler creare dei Gruppi di Lavoro che studino ed investighino particolari tematiche ed obiettivi. Tale Gruppo di Lavoro verrà presieduto da un qualsiasi membro che abbia avuto l’approvazione del Consiglio.
 
Il Responsabile di ciascun Gruppo di Lavoro verrà approvato dal Consiglio ogni due anni dopo l’elezione dei Funzionari.
 
È consigliabile che ogni Gruppo di Lavoro abbia almeno un componente oltre al Responsabile.
 
La votazione nei Gruppi di Lavoro avverrà come esposto nell’Articolo 6B sopra.
 
All’interno di tale struttura, verrà creato un Gruppo di Lavoro Strategico composto dai Responsabili di tutti gli altri Gruppi di Lavoro. Il Responsabile del Gruppo di lavoro Strategico sarà il Presidente della Federazione Europea delle Insegne.
 
 
Articolo 8 – Variazioni allo Statuto della Federazione Europea delle Insegne
 
Variazioni allo Statuto della Federazione Europea delle Insegne possono essere fatte solo dalle Assemblee Generali o dalle Assemblee Generali Straordinarie e richiedono una maggioranza del 75% di membri presenti alla riunione e in rappresentanza di almeno 2/3 dei membri Pieni aventi diritto di partecipare. Le variazioni entreranno in vigore immediatamente dopo la loro approvazione.
 
 
Articolo 9 – Responsabilità Legale
 
Il Consiglio nel suo insieme è responsabile per risolvere qualsiasi responsabilità della Federazione Europea delle Insegne usando esclusivamente le risorse della Federazione. Nessuna responsabilità personale verrà imputata a uno qualsiasi dei membri o funzionari.
 

Articolo 10 – Corte Arbitrale
 
Nell’eventualità di qualsiasi disputa tra la Federazione Europea delle Insegne e uno o più dei suoi membri, verrà utilizzata una corte arbitrale per regolare le questioni e le decisioni saranno vincolanti per tutte le parti. La scelta della corte arbitrale e i suoi procedimenti saranno conformi alla giurisdizione arbitrale dei Concordati Intercantonali sotto la Legge Svizzera e qualsiasi procedimento di questo tipo si terrà a Zurigo.
 
 
Articolo 11 - Scioglimento
 
Nell’eventualità di scioglimento della Federazione Europea delle Insegne, verranno scelti dall’Assemblea Generale due liquidatori affinché chiudano le questioni della Federazione Europea delle Insegne. Dopo il pagamento di tutti i debiti e delle spese di liquidazione, qualsiasi bene residuo verrà donato a organizzazioni di carità scelte preventivamente dai membri dell’Assemblea Generale. Qualora questa decisione non fosse stata presa, tutti i beni residui verranno donati alla Croce Rossa Internazionale.
 
Questo Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale tenutasi in Scozia il 5 Ottobre 2007.

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